Art. 7 (Convenzione)
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[1]Questa convenzione sara' registrata a carico dello Stato; essa sara' sottoposta all'approvazione del consiglio d'amministrazione ed a quello dell'assemblea generale degli azionisti della Societa' per la Regia cointeressata dei tabacchi, e non sara' definitiva, ne' valida se non ottenga l'approvazione per legge.
[2]Roma, 14 dicembre 1877.
[3]Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze Depretis.
[4]Il Presidente della Societa' per la Regia dei tabacchi D. Balduino.
[5]Luigi Bennati, testimone. Filippo Cavallini, id.
[6]Visto - Il Ministro delle Finanze A. Magliani.
Testo in vigore dal 11 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
