Art. 5 (Convenzione)
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[1]Per la gestione siciliana e' mantenuto fermo il disposto dell'articolo 3 della convenzione 26 gennaio 1875 per la liquidazione del canone.
[2]Il reparto della rimanente somma di prodotto netto sara' eseguito fra lo Stato e la Societa' collo stesso metodo e nelle stesse proporzioni fissate al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 11 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
