Art. 3 (Convenzione)
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[1]Il prodotto netto annuale di monopolio in base alle tariffe vigenti, non dedotto il canone, e' preventivato e di comune accordo stabilito come segue:
[2]Pel 1878, L. 96,300,000 (lire novantaseimilioni trecentomila).
[3]Pel 1879, L. 102,000,000 (lire centoduemilioni).
[4]Pel 1880, L. 105,000,000 (lire centocinquemilioni).
[5]Pel 1881, L. 107,700,000 (lire centosettemilioni settecentomila).
[6]Pel 1882, L. 110,700,000 (lire centodiecimilioni settecentomila).
[7]Pel 1883, L. 113,700,000 (lire centotredicimilioni settecentomila).
[8]Sino alla concorrenza delle sopra indicate somme, dal suddetto prodotto netto si detrarra' il canone da pagarsi allo Stato, e la differenza sara' divisa annualmente, come prescrive la convenzione 25 luglio 1868, nella misura del 50 per cento allo Stato e 50 per cento alla Societa'.
[9]Qualunque prodotto annuale superiore alle somme di sopra indicate, che si otterra' sia per effetto della modificazione delle tariffe, sia per qualunque altra causa, sara' anzitutto soggetto ad un prelievo del 66 per cento (sessantasei per cento) a favore dello Stato.
[10]Il rimanente 34 per cento (trentaquattro per cento) sara' diviso a parti eguali fra Stato e Societa', ai termini dell'articolo 4, ultimo capoverso, allegato A, della convenzione 25 luglio 1868.
Testo in vigore dal 11 aprile 1879 al 16 dicembre 2009
