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La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformita' delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
