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[1]Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorita' amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

[2]Il ricorso non e' ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

[3]Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non e' ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-03-31;5992~art3 · fonte del testo

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