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[1]La quarta sezione decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.
[2]Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.
Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
