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I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.
Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
