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[1]E' data facolta' al Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, di pubblicare, per decreto Reale, un testo unico tanto della legge comunale e provinciale quanto della elettorale politica, coordinato colla presente e con le altre che l'hanno modificata.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 luglio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
