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[1]Se, contro qualsiasi iscrizione gia' eseguita nelle liste elettorali vi sara' reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere, ove questo requisito non risulti dalle prove stabilite dagli articoli 19 della legge elettorale politica e 36 della legge comunale e provinciale, la Commissione del comune invita il cittadino, del quale s'impugna l'iscrizione, a presentarsi nel termine di cinque giorni per scrivere e sottoscrivere una protesta contro il reclamo. Questo sara' ritenuto fondato se il cittadino non si presentera' senza addurre giustificati motivi o rifiutera' di scrivere e sottoscrivere la protesta.
[2]Se il reclamo e' presentato alla Commissione elettorale della provincia, e da questa non sia ritenuto infondato per le ragioni su espresse, essa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne nel termine di otto giorni la protesta.
[3]Al cittadino che avra' giustificato la sua assenza, sara' dato dalla Commissione comunale un nuovo termine.
[4]Se il cittadino contro il quale si reclama risiede in altro comune, il reclamo sara' trasmesso, ove egli ne faccia domanda, dalla Commissione del proprio comune a quella del comune ove egli risiede, la quale procedera' secondo il disposto dei ptecedenti paragrafi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
