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[1]Entro otto giorni dalla stessa data i sindaci in ciascun comune, inviteranno, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici, i cittadini che avessero reclami da fare contro le liste attuali, per cancellazioni o iscrizioni indebite, per rifiuto di iscrizioni gia' domandate, o per omissione di cancellazioni ed iscrizioni ordinate da chi ne ha diritto, a presentarli nei termini prescritti.
[2]I reclami potranno essere presentati all'ufficio municipale.
[3]Di ogni reclamo presentato all'ufficio comunale, il segretario del comune, all'atto della presentazione, deve rilasciarne ricevuta.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
