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[1]In fine dell'articolo 7 della legge si aggiungono i seguenti capoversi:

[2]Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1° quando vi siano impiegati piu' di cinque operai.

[3]Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

[4]Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1°, l'obbligo dell'assicurazione e' a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

[5]Restano ferme le disposizioni dell'articolo 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

[6]Chiunque mediante ritenute sui salari dirette o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, e' punito con multa estensibile sino a lire 4000.

Testo in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-06-29;243~art4 · fonte del testo

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