Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1903 al 16 dicembre 2009. 1032 parole tolte, 20 parole aggiunte in 34 capoversi.

tolto: All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre seguenti:

tolto: Art. 9.

tolto: La misura delle indennita' assicurate agli operai nei casi d'infortunio di cui all'art. 7, dovra' essere la seguente:

tolto: 1° nel caso di inabilita' permanente assoluta, l'indennita' sara' uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

tolto: 2° nel caso di inabilita' permanente parziale, sara' uguale a sei volte la parte di cui e' stato o puo' essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potra' mai essere considerato inferiore alle lire 500;

tolto: 3° nel caso di inabilita' temporanea assoluta, l'indennita' sara' giornaliera, ed uguale alla meta' del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita';

tolto: 4° nel caso di inabilita' temporanea parziale, l'indennita' sara' giornaliera e uguale alla meta' della riduzione che per effetto dell'inabilita' stessa dovra' subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita';

tolto: 5° nel caso di morte, l'indennita' sara' uguale a cinque salari annui.

Mostra gli altri 26 capoversi cambiati

tolto: Le indennita' dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario piu' basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

tolto: In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione e' obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

tolto: Art. 9-bis.

tolto: L'indennita' assicurata per il caso di morte sara' devoluta secondo le norme seguenti:

tolto: a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti.

tolto: Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualita' vitalizie temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di eta', e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di eta'.

tolto: Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sara' determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del Pretore, la parte d'indennita' che dovra' essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sara' distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate.

tolto: b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennita' sara' fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualita' vitalizie eguali fra loro.

tolto: c) se il defunto non lascia ne' discendenti ne' ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei discendenti;

tolto: d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avra' diritto:

tolto: 1° a due quinti dell'indennita', se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), e gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti;

tolto: 2° a meta' dell'indennita', se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l'altra meta' sara' come sopra assegnata agli ascendenti;

tolto: 3° a tre quinti dell'indennita', se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle.

tolto: Qualora non esistano ne' discendenti, ne' ascendenti, ne' fratelli o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere a), b) e c), l'indennita' e' per intero devoluta al coniuge.

tolto: Nessun diritto spettera' al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

tolto: In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c), d) l'indennita' e' devoluta al fondo speciale stabilito coll'art. 26.

tolto: Con R. decreto, promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione dell'indennita' secondo le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

tolto: Art. 9-ter.

tolto: L' Istituto assicuratore, oltre alle indennita' di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, paghera' l'indennita' per l'inabilita' assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovra' astenersi dal lavoro con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di la' dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sull'indennita' spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'art. 9.

tolto: Qualora l'indennita' spettante all'operaio a titolo di inabilita' permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennita' giornaliera ai termini dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennita' dovutagli per inabilita' permanente.

tolto: Le indennita' giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i setti giorni.

tolto: Le indennita' per il caso di inabilita' permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di cui all'articolo 9 bis hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

tolto: Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennita' di cui nel capoverso precedente decorrera' sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

tolto: Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione non potra' rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennita' giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

tolto: Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisionali agli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis nel caso di morte dell'operaio.

tolto: L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'articolo 9 bis avra' diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal Regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennita', o anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-06-29;243~art5 · fonte del testo

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