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L'articolo 2 dalla legge 10 agosto 1875, n. 2652 (Serie 2ª), e' abrogato, e sono sostituite le seguenti disposizioni:
- a)Niuno potra' rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica o una qualunque composizione musicale, soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'articolo 1, se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovra' essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che in difetto, sulla dichiarazione della parte, proibira' la rappresentazione o esecuzione;
- b)La rappresentazione o esecuzione abusiva sia totale, sia parziale, sia comunque fatta con aggiunte, riduzioni o varianti, sara' punita con multa estensibile fino a cinquecento lire, salvo il risarcimento dei danni e interessi, e salve le pene maggiori da applicarsi nei casi di furto, di frode o di falsita', in conformita' con la legge penale;
- c)Le azioni penali a tutela dei diritti d'autore, derivanti sia dalle presenti disposizioni, sia dalle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, e 10 agosto 1875, n. 2652, saranno esercitate d'ufficio.
Testo in vigore dal 27 maggio 1882 al 5 dicembre 1925
