Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'art. 39 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente:
tolto: «La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i ieri mini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorita' giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facolta' cedute e ad ogni altra circostanza del caso.
tolto: «I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.
tolto: «E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.
tolto: «Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.