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[1]((Le maggiori spese, che occorrono, oltre gli stanziamenti di bilancio di ciascun esercizio, saranno comprese nel relativo rendiconto consuntivo, presentando contemporaneamente al rendiconto medesimo, quando la presentazione non fosse avvenuta prima:
- a)per le eccedenze su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine un unico disegno di legge;
- b)per le eccedenze su capitoli di spese d'altra natura tanti separati disegni di legge, divisi in un numero di articoli corrispondenti al numero delle eccedenze, quanti sono i Ministeri, sul bilancio dei quali si verificarono.
[2]Quando il rendiconto consuntivo e' stato parificato dalla Corte dei conti, le ulteriori variazioni, che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno inscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto stesso.
[3]Quando invece il rendiconto consuntivo non e' stato ancora parificato dalla Corte dei conti, le ulteriori variazioni, che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno inscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio di cui si rende conto, chiedendone l'approvazione con separati disegni di legge, come per le eccedenze sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio medesimo)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
