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[1]Per le maggiori spese che occorrono oltre gli stanziamenti di bilancio, potra' presentarsi, contemporaneamente al rendiconto consuntivo, un separato disegno di legge complessivo quanto alle spese obbligatorie e d'ordine.
[2]Le maggiori spese d'altra natura dovranno essere proposte con disegno di legge speciale per ogni capitolo del bilancio al quale si riferiscono e saranno comprese nel rendiconto dell'esercizio quando i relativi disegni di legge sieno proposti prima o contemporaneamente alla presentazione del consuntivo.
[3]Quando il rendiconto consuntivo e' stato approvato le ulteriori variazioni che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio in corso.
Testo in vigore dal 17 luglio 1889 al 21 giugno 1893
