Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1893 al 1 agosto 1916. Leggi il testo vigente →
[1]Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio devono andare in economia.
[2]Si considerano come impegnate le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per contratto, o in compenso di opere prestate o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.
[3]((L'impegno legale di ogni somma dovra' essere accertato dalla Corte dei conti, e dovra' essere comunicata al Parlamento la dimostrazione dell'accertamento di ogni singolo impegno)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1893 al 1 agosto 1916
