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[1]Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio devono andare in economia.
[2]Si considerano come impegnate le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per contratto, o in compenso di opere prestate o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.
[3]L'impegno legale di ogni somma dovra' essere accertato dalla Corte de' conti, e nel rendiconto consuntivo dovranno indicarsi le cause di ogni singolo impegno.
Testo in vigore dal 17 luglio 1889 al 21 giugno 1893
