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Ferma rimanendo la spesa autorizzata per le opere di ampliamento, sistemazione ed arredamento del porto di Napoli, sara' per esse istituito apposito capitolo di bilancio, al quale si attribuiranno in dotazione tutte le somme disponibili su quelle stanziate in base alle leggi 12 marzo 1911, n. 258, e precedenti, e si devolveranno gli aumenti stabiliti per le opere marittime all'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
