Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. 373 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nel precedente articolo:
tolto: a) L. 600.000 per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e pel compimento e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate, pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 4 aprile 1912, n. 297);
tolto: b)L. 500.000 per opere nuove nelle vie navigabili di prima e di seconda classe;
tolto: c) L. 2.101,500 per i lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 22 dicembre 1910, n. 219, e precedenti) e cioe':
tolto: L. 500.000 per il Po ed influenti (opere non ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque);
tolto: L. 500.000 per i corsi d'acqua d'Emilia, Romagna e Toscana;
tolto: L. 331.500 per le opere contemplate nella tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919;
tolto: L. 770.000 per opere idrauliche ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque;
tolto: d) L. 3.550.000 per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata coi Regi decreti 1° agosto 1913, n. 1099, e 3 settembre 1913, n. 1133, e con le leggi 13 aprile 1911, n. 311 e precedenti);
tolto: e) L. 775.000 pei lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e per opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti);
tolto: f) L. 200.000 per sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane - servizio idraulico - (in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1914-07-19;769~art2 · fonte del testo
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