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[1]Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nel precedente articolo:

  • a)L. 600.000 per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e pel compimento e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate, pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 4 aprile 1912, n. 297);
  • b)L. 500.000 per opere nuove nelle vie navigabili di prima e di seconda classe;
  • c)L. 2.101,500 per i lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 22 dicembre 1910, n. 219, e precedenti) e cioe':

[2]L. 500.000 per il Po ed influenti (opere non ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque);

[3]L. 500.000 per i corsi d'acqua d'Emilia, Romagna e Toscana;

[4]L. 331.500 per le opere contemplate nella tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919;

[5]L. 770.000 per opere idrauliche ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque;

  • d)L. 3.550.000 per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata coi Regi decreti 1° agosto 1913, n. 1099, e 3 settembre 1913, n. 1133, e con le leggi 13 aprile 1911, n. 311 e precedenti);
  • e)L. 775.000 pei lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e per opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti);
  • f)L. 200.000 per sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane - servizio idraulico - (in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti).

Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;769~art2 · fonte del testo

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