Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai ruoli organici del personale di segreteria delle RR. scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e Roma, della R. scuola superiore politecnica di Napoli, del R. Istituto tecnico superiore di Milano, della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, e delle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino sono sostituiti i ruoli organici di cui alla tabella B annessa alla presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai ruoli organici del personale delle segretarie universitarie e delle segreterie delle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna e Roma, della R. scuola superiore politecnica di Napoli, del R. istituto tecnico superiore di Milano, della R. accademia scientifico-letteraria di Milano e delle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, stabiliti con la legge 31 marzo 1912, n. 319, e' sostituito un unico ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
