Art. 2
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Ai ruoli organici del personale di segreteria delle RR. scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e Roma, della R. scuola superiore politecnica di Napoli, del R. Istituto tecnico superiore di Milano, della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, e delle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino sono sostituiti i ruoli organici di cui alla tabella B annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 23 aprile 1912 al 1 maggio 1919
