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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Gli articoli 50 e 52 delta legge 30 giugno 1889 numero 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:
[8]Art. 50. - Non possono aprirsi, senza licenza della Autorita' di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffe', ne' altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevanda, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, ne' stabilimenti di bagni.
[9]Art. 52. - Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino, vino, birra od altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarera' nel suo parere se, in vista del numero degli esercenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[12]UMBERTO.
[13]Crispi.
[14]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 23 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
