Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 12 della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª), e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«Gli assicuratori sono pero' liberati, qualora paghino dopo 30 giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione».

Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-26;5588~art4 · fonte del testo

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