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[1]All'art. 12 della legge 23 gennaio 1887, N. 4276 (Serie 3ª), e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Gli assicuratori sono pero' liberati, qualora paghino dopo 30 giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione».
Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
