Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. 803 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: All'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3ª), quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1469 (Serie 3ª), come pure agli articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 9. Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1° categoria e' fatto per decreto Reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata, stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto.
tolto: Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnera' al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:
tolto: 1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno gia' ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;
tolto: 2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29 e i renitenti assolti o condannati, sempreche' tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;
tolto: 3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione, e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.
tolto: Nell'assegnazione degli inscritti alla 1ª categoria, sara' provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso pero' che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avra' per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risultera' proporzionale.
tolto: Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.
tolto: I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.
tolto: Art. 61. Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.
tolto: Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capolista, pero', per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.
tolto: Art. 66. Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda pero' la decorrenza della loro ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.
tolto: Art. 68. E' in facolta' del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria stati riformati sotto le armi, e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei Consigli di leva siano stati trasferiti alla 3ª categoria.
tolto: Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1ª categoria, saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.
tolto: Art. 69. La facolta' di cui nell'articolo precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.
tolto: Art. 75. Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga; pero' in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sara' stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria.
tolto: Art. 78. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.
tolto: Per gli inscritti pero' affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo, potra' aver luogo il rimando alle sedute suppletive.
tolto: Art. 87. E' parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purche':
tolto: 1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente;
tolto: 2. Non risulti servire nella qualita' di volontario nel caso previsto dall'articolo 115;
tolto: 3. Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1888-03-01;5226~art1 · fonte del testo
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