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[1]((Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta Comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.
[2]La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.
[3]In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.
[4]Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.
[5]Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.
[6]Se il procedimento privilegiato di cui sopra non puo' aver luogo, perche' la esattoria e' sprovvista del titolare, o perche' l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli o in misura sufficiente e, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
[7]Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.
[8]I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
