Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta Comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

[2]La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

[3]In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

[4]Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

[5]Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

[6]Se il procedimento privilegiato di cui sopra non puo' aver luogo, perche' la esattoria e' sprovvista del titolare, o perche' l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli o in misura sufficiente e, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

[7]Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

[8]I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 35 parole tolte, 106 parole aggiunte in 7 capoversi.

Se l'Amministrazione del Comune tolto: e aggiunto: o della Provincia non ha eseguitoaggiunto: , entro il mese di tolto: aprile aggiunto: giugno il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine tolto: dell'Intendente aggiunto: dell'intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare tolto: nel versamento della aggiunto: sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta tolto: comunale o provinciale, aggiunto: Comunale o provinciale o, in difetto di questa, tolto: della aggiunto: sulla prima rata degli altri proventi comunali tolto: e aggiunto: o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore tolto: od aggiunto: o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in tolto: cassa aggiunto: Cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tolto: tal caso aggiunto: tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della tolto: Provincia l'interesse del 5 per cento aggiunto: provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non tolto: facessero aggiunto: facciano la ritenuta o tolto: ritardassero aggiunto: ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 81 del testo unico approvato con Regio decreto tolto: 23 giugno 1897 aggiunto: 29 giugno 1902, n. tolto: 236 aggiunto: 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di tolto: loro all'esecuzione aggiunto: essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

aggiunto: Se il procedimento privilegiato di cui sopra non puo' aver luogo, perche' la esattoria e' sprovvista del titolare, o perche' l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli o in misura sufficiente e, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno tolto: completarsi aggiunto: essere compilati elenchi e ruoli suppletiviaggiunto: , secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Statotolto: , di cui all'articolo 5, saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art8 · fonte del testo

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