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[1]Se l'Amministrazione del Comune e della Provincia non ha eseguito entro il mese di aprile il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali e provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore od al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.
[2]In tal caso essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della Provincia l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.
[3]Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, e si potra' procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
[4]Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.
[5]Durante l'anno potranno completarsi elenchi e ruoli suppletivi.
[6]I contributi dello Stato, di cui all'articolo 5, saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
