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Nel caso di servizi prestati da un ((medico o medici-condotti e altri sanitari)) simultaneamente presso due o piu' Comuni od altri Enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in Consorzio, il contributo ordinario, stabilito nell'articolo 4, verra' ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od Enti stessi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
