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Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o piu' Comuni od altri Enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in Consorzio, il contributo ordinario, stabilito nell'articolo 4, verra' ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od Enti stessi.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
