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[2]Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a L. 5000, il contributo indicato nel comma precedente e' pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facolta' datagli dall'art. 2; in caso contrario, e' pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
