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[1]((Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonche' degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle L.5000, e' fissato in L. 132 annue, ed e' per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 7.

[2]Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a L. 5000, il contributo indicato nel comma precedente e' pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facolta' datagli dall'art. 2; in caso contrario, e' pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 73 parole tolte, 81 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il contributo tolto: ordinario a carico dei Comuni aggiunto: a carico degli enti di cui all'art. 1, nonche' degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle L.5000, e' fissato in L. tolto: 60 annue per aggiunto: 132 annue, ed e' per essi obbligatorio per ogni posto di tolto: medico approvato dalla Giunta amministrativa aggiunto: sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 7.

tolto: Pei medici nominati dagliaggiunto: Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza aggiunto: con reddito inferiore a L. 5000, il contributo tolto: stesso sara' posto a carico degli Enti, quando questi si valgano della facolta' concessa dall'articolo 2. Nel caso contrario il medico, se intende iscriversi alla Cassa, dovra' pagare, oltre il contributo proprio, anche quello dell'Ente.

tolto: Le Provincie e lo Stato hanno l'obbligo di corrispondere lo stesso contributo per i medici di cui e' parola all'articolo 1 aggiunto: indicato nel comma precedente e' pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facolta' datagli dall'art. 2; in caso contrario, e' pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art5 · fonte del testo

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