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[1]Il contributo ordinario a carico dei Comuni e' fissato in L. 60 annue per ogni posto di medico approvato dalla Giunta amministrativa.
[2]Pei medici nominati dagli Istituti di beneficenza, il contributo stesso sara' posto a carico degli Enti, quando questi si valgano della facolta' concessa dall'articolo 2. Nel caso contrario il medico, se intende iscriversi alla Cassa, dovra' pagare, oltre il contributo proprio, anche quello dell'Ente.
[3]Le Provincie e lo Stato hanno l'obbligo di corrispondere lo stesso contributo per i medici di cui e' parola all'articolo 1.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
