Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle Provincie ed ai Comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle L. 5000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
