Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle Provincie ed ai Comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle L. 5000.

[2]Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 peri sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facolta' di iscrizione di cui all'art. 2)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 64 parole tolte, 64 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le disposizioni tolto: di questa legge si estendono anche aggiunto: della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle Provincie ed ai Comuni aggiunto: presso i quali, alla data tolto: della promulgazione della legge stessa, sono in vigore Regolamenti aggiunto: dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medicitolto: .

tolto: Le Provincie ed i Comuni di cui nel precedente comma, e gli aggiunto: condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza tolto: presso i quali, alla data sovraindicata, sono pure aggiunto: con reddito non inferiore alle L. 5000.

aggiunto: Se presso tali Istituti sono in vigore consimili tolto: Regolamenti speciali, aggiunto: regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa tolto: i contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma) per i medici che si saranno avvalsi della facolta' loro concessa dall'articolo 28 aggiunto: il contributo di cui all'art. 5 peri sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facolta' di iscrizione di cui all'art. 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art30 · fonte del testo

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