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[1]Le disposizioni di questa legge si estendono anche alle Provincie ed ai Comuni i quali, alla data della promulgazione della legge stessa, sono in vigore Regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici.
[2]Le Provincie ed i Comuni di cui nel precedente comma, e gli Istituti di beneficenza presso i quali, alla data sovraindicata, sono pure in vigore consimili Regolamenti speciali, dovranno corrispondere alla Cassa i contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma) per i medici che si saranno avvalsi della facolta' loro concessa dall'articolo 28.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
