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((I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facolta', aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalita' di cui all'art. 5 della presente legge)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
