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((I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facolta', aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalita' di cui all'art. 5 della presente legge)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 116 parole tolte, 66 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: E' data facolta' di iscriversi alla Cassa-pensioni a tutti i medici che si troveranno in servizio alla data della istituzione della Cassa medesima presso gli Enti di cui all'articolo 1°, o che ve lo riassumeranno in seguito, col riconoscimento dei servizi anteriori a quella dataaggiunto: I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facolta', aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai tolto: quindici anni.

tolto: Le pensioni e le indennita' da liquidarsi a loro favore saranno inferiori alla misura normale:

tolto: a) di un sesto per i medici che hanno prestato a quella data da cinque a nove anni di servizio;

tolto: b) di un quinto per coloro che hanno prestato dieci o piu' anni di servizio.

tolto: I massimi delle pensioni di cui all'articolo 16 verranno ridotti per la liquidazione della pensione nella stessa misura aggiunto: 15 anni, con le modalita' di cui all'art. 5 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art28 · fonte del testo

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