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[1]E' data facolta' di iscriversi alla Cassa-pensioni a tutti i medici che si troveranno in servizio alla data della istituzione della Cassa medesima presso gli Enti di cui all'articolo 1°, o che ve lo riassumeranno in seguito, col riconoscimento dei servizi anteriori a quella data per un periodo non superiore ai quindici anni.

[2]Le pensioni e le indennita' da liquidarsi a loro favore saranno inferiori alla misura normale:

  • a)di un sesto per i medici che hanno prestato a quella data da cinque a nove anni di servizio;
  • b)di un quinto per coloro che hanno prestato dieci o piu' anni di servizio.

[3]I massimi delle pensioni di cui all'articolo 16 verranno ridotti per la liquidazione della pensione nella stessa misura.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art28 · fonte del testo

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