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[1]Finche' non sieno definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa-pensioni paghera' provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto, per il ((medico o medici-condotti e altri sanitari)), al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in piu', quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente. 1
[2]Le indennita' non saranno pagate che dopo divenute definitive le liquidazioni corrispondenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
