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[1]Finche' non sieno definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa-pensioni paghera' provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto, per il medico, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in piu', quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

[2]Le indennita' non saranno pagate che dopo divenute definitive le liquidazioni corrispondenti.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art27 · fonte del testo

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