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[1]Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del ((medico o medici-condotti e altri sanitari)). 1
[2]Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
[3]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.
[4]Ne' le pensioni, ne' gli arretrati di esse, ne' le indennita' possono cedersi od essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
