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[1]Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del medico.

[2]Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

[3]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

[4]Ne' le pensioni, ne' gli arretrati di esse, ne' le indennita' possono cedersi od essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennita'.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art21 · fonte del testo

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