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[1]((La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, ricevera' i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti e le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.
[2]I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.
[3]Detti impieghi si faranno:
[4]1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi o prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
[5]2° in prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione, della Cassa deposti e presiti secondo la propria istituzione)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
