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[1]((La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, ricevera' i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti e le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.

[2]I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

[3]Detti impieghi si faranno:

[4]1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi o prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

[5]2° in prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione, della Cassa deposti e presiti secondo la propria istituzione)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1909, n. 744

1

La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909. 55 parole tolte, 44 parole aggiunte in 4 capoversi.

La Cassa tolto: dei depositi e prestiti, come rappresentante tolto: la Cassa delle pensioni pei medici condotti aggiunto: della Cassa di previdenza, ricevera' i contributi tolto: dei medici, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza, delle Provincie, dello Stato, i lasciti, aggiunto: degli enti e dei sanitari, i lasciti e le donazioni ed in tolto: generale aggiunto: genere tutti gli elementi attivi tolto: costituenti la Cassa delle pensioniaggiunto: , per collocarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legatotolto: , o qualsiasi altro titolo tolto: gratuito o corrispettivo, perverranno alla Cassa tolto: delleaggiunto: -pensioni, saranno alienati e convertiti in tolto: danaro aggiunto: denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

tolto: 1. In rendite consolidate italiane, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestitiaggiunto: 1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi o prestiti, per conto della Cassatolto: - pensioni. aggiunto: di previdenza per le pensioni dei sanitari;

tolto: 2. Inaggiunto: 2° in prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione tolto: della Cassa dei depositi e prestiti,aggiunto: , della Cassa deposti e presiti secondo la propria istituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1909, n. 744

    La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art12 · fonte del testo

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