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[1]La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante la Cassa delle pensioni pei medici condotti, ricevera' i contributi dei medici, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza, delle Provincie, dello Stato, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti la Cassa delle pensioni per collocarli in impiego fruttifero.

[2]I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsiasi altro titolo gratuito o corrispettivo, perverranno alla Cassa delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

[3]Detti impieghi si faranno:

[4]1. In rendite consolidate italiane, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa-pensioni.

[5]2. In prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, secondo la propria istituzione.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art12 · fonte del testo

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