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[1]((Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto degli Istituti di beneficienza con reddito inferiore alle L. 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovra' dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.
[2]Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere inscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si fara' luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore, dai contributi personali versati, con la perdita pero' del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficienza.
[3]Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse gia' assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potra' conseguire alcun rimborso conservando pero' il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1909, n. 744
1La L. 2 dicembre 1909, n. 744, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
