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Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto dell'Istituto di beneficenza o dei rispettivi medici, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di Amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti dovra' dichiarare decaduti l'Istituto e i relativi medici dai beneficii della Cassa-pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;335~art10 · fonte del testo

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