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Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto dell'Istituto di beneficenza o dei rispettivi medici, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di Amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti dovra' dichiarare decaduti l'Istituto e i relativi medici dai beneficii della Cassa-pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.
Testo in vigore dal 3 agosto 1898 al 29 dicembre 1909
