Art. 8
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Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidita' non derivante da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato o da Amministrazioni pubbliche, o da Imprese private, dipendentemente da disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
