Art. 4
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Le entrate annuali ordinarie della Cassa Nazionale sono le seguenti:
- a)una terza parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, cinque decimi dei detti utili annuali; e di piu', quando la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali raggiungesse lire 500 milioni, la maggior partecipazione in ragione di sette decimi, per la parte di utili che proporzionalmente corrisponda all'ammontare dei depositi al di sopra dei 500 milioni;
- b)una quarta parte degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziali, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n, 835, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, la meta' degli utili stessi;
- c)l'importo delle eredita' vacanti devolute allo Stato, ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;
- d)i frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa, di cui nei precedenti articoli 2 e 3;
- e)ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
