Art. 11
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Per il caso d'invalidita' debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sara' aumentata mediante un fondo speciale che sara' all'uopo costituito:
- a)con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, e' chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;
- b)con le quote risultanti in ciascun anno dal riparto delle somme di cui negli articoli 7 e 13;
- c)con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano destinate a beneficio degli invalidi; d) con gli interessi annuali del fondo medesimo.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
