Art. 10
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[1]La chiusura e liquidazione del conto individuale e' fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo purche' l'inscritto abbia compiuto il 60° o il 65° anno di eta', secondo che sara' stabilito nello statuto. In via eccezionale, la chiusura e liquidazione e' fatta a qualunque eta', qualora sia debitamente accertata l'invalidita' dall'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua inscrizione alla Cassa.
[2]In via transitoria, e per un termine di due anni dal giorno dell'attuazione della legge, saranno accolte inscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione di 20, 15 o 10 anni soltanto, purche' dagli inscritti si paghino in una volta tanto cogli interessi composti i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.
[3]La liquidazione del conto, per regola, sara' effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto.
[4]Nel regolamento tecnico della Cassa di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potra' essere fatta col pagamento immediato di un capitale ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia: ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010
