Art. 1
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[1]E' istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato. 1
[2]Come ente autonomo, la detta Cassa Nazionale avra' una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrera' mai altra responsabilita', ne' avra' altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 maggio 1920, n. 772
1Il Regio Decreto 30 maggio 1920, n. 772, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, assume la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per effetto del decreto-legge 21 aprile 1819, n. 603, ed e' costituita in ente morale autonomo con una propria rappresentanza ed una propria amministrazione distinta da quella dello Stato. Essa ha la sua sede centrale in Roma".
Testo in vigore dal 8 luglio 1920 al 16 dicembre 2010
