Art. 1
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[1]E' istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.
[2]Come ente autonomo, la detta Cassa Nazionale avra' una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrera' mai altra responsabilita', ne' avra' altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 8 luglio 1920
